Agevolazioni spese affitto 2020

Considerata l’attuale situazione di emergenza e le difficoltà economiche che ne conseguono, è stata concessa a diversi soggetti la possibilità di beneficiare delle detrazioni relative ai canoni di locazione. Inoltre, il decreto Cura Italia ha previsto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo per coloro che svolgono attività d’impresa all’interno di immobili di categoria catastale C/1.
Chi può usufruire di queste agevolazioni fiscali?
1. Coloro i quali hanno in affitto un immobile che rappresenta la propria abitazione principale.
Per i contratti stipulati o rinnovati nel 2017 la detrazione è pari a:
- € 300,00 per chi ha un reddito non superiore a 15.493,71 euro;
- € 150,00 per chi ha un reddito compreso tra i 15.493,72 e i 30.987,41 euro;
per detrarre queste spese è necessario indicarle nel Rigo E1, Codice 1 del 730.
Per i contratti di locazione a canone convenzionato la detrazione è pari a:
- € 495,80 per chi ha un reddito non superiore a 15.493,71 euro;
- € 247,90 per chi ha un reddito compreso tra i 15.493,72 e i 30.987,41 euro;
per detrarre la cedolare secca si deve compilare il Rigo E1, Codice 2 del 730.
2. Le famiglie che pagano l’affitto delle abitazioni dei figli che frequentano l’università fuori sede.
La detrazione è possibile solo se l’immobile si trova nello stesso comune in cui ha sede l’Università o in un comune limitrofo e si trova in un’altra provincia o ad almeno 1000 km di distanza rispetto al comune di residenza.
I canoni di locazione sostenuti nel 2019 dagli universitari fuori sede possono essere detratti del 19% nei limiti dell’importo di 2.633 euro:
- se il contratto è intestato al genitore per il figlio a carico, a questo genitore spetta l’intera detrazione;
- se il contratto è intestato al figlio la detrazione spetta nella misura del 50% a ogni genitore.
L’importo dei canoni di locazione deve essere indicato all’interno del Quadro E, righi E8-E10 con il codice 18 del modello 730. Nel modello Unico l’importo deve essere indicato nel Quadro RP, rigo RP18.
3. Le famiglie a basso reddito che pagano l’affitto per l’abitazione principale.
La detrazione è pari a:
- € 300,00 per famiglie con reddito non superiore a 15.493,71 euro;
- € 150 per famiglie con reddito compreso tra 15.493,72 e 30.987,40 euro;
deve essere indicata nel Quadro E71-E72 del 730, nel rigo RP71-RP72 del modello unico.
4. Coloro che pagano l’affitto di un alloggio popolare.
La detrazione è pari a:
- € 900,00 per chi ha un reddito non superiore 15.493,71 euro;
- € 450,00 per chi ha un reddito compreso tra i 15.493,72 e i 30.987,41 euro;
deve essere indicata nel Rigo E1, Codice 4 nel modello 730 e nel rigo E71 Codice 4 del modello unico.
5. I giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che pagano l’affitto di un’abitazione che sia diversa da quella dei genitori.
La detrazione spetta solo per i primi tre anni di contratto se il reddito non supera i 15.493,71 euro ed è prevista per i contratti transitori, per i 4+4 e per i 3+2.
Le spese devono essere indicate nel Rigo E1, Codice 3 del 730 e nel rigo RP71-RP72 del modello Unico.
6. I lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel Comune in cui lavorano.
A condizione che il comune in cui si è costretti a trasferirsi per motivi di lavoro sia fuori Regione o ad almeno 100 km di distanza rispetto a quello di residenza, viene riconosciuta la detrazione delle spese di affitto per i tre anni anteriori a quello in cui viene richiesta ed è pari a:
- € 991,60 per chi ha un reddito non superiore a 15.493,71 euro;
- € 495,80 per chi ha un reddito compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
Le spese devono essere indicate nel rigo E72 del 730 e nel rigo RP71-RP72 del Modello Unico.